ISSN: 2279–9737

Liquidazione del patrimonio incapiente e regole di ripartizione. Note a margine di un recente arresto

Emanuela Migliaccio, Professore Associato di Diritto Privato, Università Bicocca
Sommario: 

1. La recente pronuncia di legittimità in materia di responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c., nell’ambito del dibattito sui criteri di ripartizione. L’orientamento fondato sulla necessità di applicazione della par condicio anche in sede di liquidazione del patrimonio sociale e le differenti argomentazioni.: il mandato ex lege nell’interesse dei creditori e la par condicio come principio generale dell’ordinamento. Il disposto di Cass. n. 521 del 2020: la responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso per violazione della parità di trattamento. – 2. Portata e significato dell’art. 2495 c.c. La responsabilità limitata dei soci e illimitata dei liquidatori per le obbligazioni rimaste inadempiute a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese. Il processo riformatore ed ermeneutico che ha portato all’attuale lettura della norma: la successione dei soci alla società estinta nei rapporti non esauriti – 3. Fondamento e natura della responsabilità limitata del socio. Le varie ricostruzioni, non del tutto congrue o compiute, della dottrina. - 4. Necessità di mutamento di premesse concettuali e postulati logici. Il fenomeno societario come organizzazione e destinazione ad attività di impresa. Rilevanza della destinazione a prescindere dalla iscrizione costitutiva della personalità e permanenza in vita di un centro autonomo di imputazione di rapporti come (unica) giustificazione della responsabilità dei soci secondo la regola vigente manente societate. L’art. 2495 c.c. quale rimedio di natura revocatoria. – 5. La responsabilità illimitata del liquidatore e la (poca rilevanza della questione circa la) sua natura contrattuale o extracontrattuale. Il quesito (invece rilevante) circa il contenuto della diligenza, se ispirata o meno al criterio della par condicio creditorum. La soluzione affermativa di Cass. n. 521 del 2020 e la posizione divisa della dottrina. – 6. Inconsistenza delle argomentazioni della Corte, fondate tanto sulla natura della par condicio di principio generale tanto sulla prevalenza dell’interesse dei creditori. La par condicio come (a) operante nel solo momento di attuazione della responsabilità patrimoniale e nel solo ambito della esecuzione forzata per espropriazione; (b) recante una affermazione di prevalenza dell’autonomia negoziale “differenziale” e delle diverse scelte legali. Discrezionalità dell’adempimento nella fase dell’attuazione volontaria, ma rilevanza delle cause legittime di prelazione quali situazioni soggettive sostanziali. – 7. Parità di trattamento, concorsualità e concorsualità «liquidatoria». – 8. La possibile portata espansiva della regola sulla base del criterio della natura coattivo-pubblicistica ovvero volontario-privatistica del procedimento. Applicazione dei risultati alla liquidazione delle società. L’interesse che connota l’attività liquidatoria come interesse di sintesi, oggettivo e tipizzato, che non muta però la natura volontaristica e privatistica del procedimento. Esclusione dell’applicazione della regola della par condicio ma rispetto delle cause legittime di prelazione

Abstract: 

In occasione della recente pronuncia della Suprema Corte, n. 521 del 2020, che si colloca al punto di intersezione tra la linea segnata dall’art. 2495 c.c. in materia di cancellazione della società e rapporti non esauriti, e le regole generali di ripartizione (che nulla prescrivono circa i criteri di ripartizione del ricavato della liquidazione), il saggio si interroga sulla necessità o possibilità di fare applicazione del criterio della par condicio creditorum. Ricostruita la portata della regola come operate nel solo momento di attuazione della responsabilità patrimoniale e nel solo ambito dell’esecuzione forzata, se ne esclude l’applicazione necessaria e generalizzata ai procedimenti di liquidazione (salvo, invece, il rispetto delle cause legittime di prelazione); ma se ne riconosce una possibile forza espansiva sulla base del diverso criterio della natura coattivo-pubblicistica o volontaristico-privatistica del procedimento.

Following the sentence of the Supreme Court, n. 521 of 2020, which concerns art. 2495 of the Italian Civil Code on the cancellation of the company and unfinished relationships, and the general rules of distribution (which do not prescribe anything about the distribution of the proceeds of the liquidation), the essay questions the need or possibility of applying the “principle” of par condicio creditorum. Since the rule operates only in the moment of implementation of patrimonial responsibility and only in the context of forced execution, it excludes the necessary and generalized application to liquidation proceedings (except, however, compliance with the legitimate causes of pre-emption); a possible expansive force is recognized on the basis of the different criterion of the compulsory-publicistic or voluntary-private nature of the procedure.