ISSN: 2279–9737

Le situazioni di "crisi" dei Fondi Comuni di Investimento (immobiliare) e le conseguenze della scadenza del "Fondo"

Sido Bonfatti, Professore ordinario di Diritto commerciale, Università di Modena e Reggio Emilia
Sommario: 

I.La declinazione del diritto di proprietà nei fondi comuni di investimento (e nei patrimoni destinati). 1. Premessa. – 2. “Crisi” e scadenza del Fondo (e del patrimonio destinato). - II. Le situazioni di “crisi” dei fondi (e dei patrimoni destinati). 1. Le situazioni di “crisi” delle SGR e le situazioni di “crisi” dei FCI. – 2. Effetti della “crisi” della SGR sul FCI “in bonis”. – 3. Segue. Effetti della “crisi” della SGR sul FCI a sua volta versante in una situazione (pregressa ovvero conseguente) di “crisi”. – 4. Le situazioni di “crisi” dei Fondi Comuni di Investimento diverse dalla “incapienza” (comportante un “pericolo di pregiudizio”). – 5. La “natura giuridica” dei Fondi Comuni di Investimento. – 6. Fondi Comuni di Investimento e procedure di composizione negoziali delle crisi d’impresa. A) Il “Piano di Risanamento Attestato ex art. 67, co, 3, lett. d), l. fall. (della SGR e del “Fondo”). – 7. Segue. B) Lo “Accordo di Ristrutturazione “ex art. 182-bis l. fall. (della SGR e del “Fondo”). – 8. Segue. C). Il Concordato preventivo (del Fondo Comune di Investimento). – III. La scadenza del “fondo”. 1. La problematica della scadenza del termine di durata del Fondo. – 2. Le soluzioni della prassi: il “trasferimento di Attività e Passività” e la “assunzione di Attività e Passività”. – 3. La prosecuzione del mandato gestorio dopo la scadenza del Fondo anche per effetto della assunzione di una obbligazione unilaterale “atipica”.

Abstract: 

L’articolo si occupa di approfondire la questione della “crisi” dei FCI, con una chiosa finale relativa alle conseguenze della scadenza del fondo stesso.

Nella prima parte del contributo viene approfondita la definizione di “crisi” dei fondi, distinguendole da quelle delle SGR. L’A. si impegna nell’analisi della liquidazione giudiziale del fondo che segue la disciplina dell’art. 57 T.u.b. per poi comprendere quali effetti possa avere la crisi di un SGR rispetto sia ad un FCI in bonis che in crisi: nel primo caso i commissari liquidatori dovranno trovare un compratore del fondo, altrimenti procedendo alla sua liquidazione; nel secondo si aprono più scenari, legati ad una situazione di c.d. incapienza o meno del fondo. L’A. dunque spiega come nel primo caso si debba procedere alla liquidazione ai sensi dell’art. 57 co.. 6 bis T.u.f., nel secondo, invece, si fatica a dare a luogo alle ipotesi di misure preventive della crisi d’impresa per via della qualificazione soggettiva del fondo stesso di cui l’A., in seguito, tenta comunque di fornire un chiarimento fra le diverse interpretazioni provenienti dai vari formanti.

Superato tale scoglio interpretativo si tenta di comprendere come le singole procedure negoziali delle crisi di impresa (piano di risanamento, accordo di risanamento e concordato preventivo) possano essere adottate e come si atteggiano in caso di crisi del fondo.

La parte conclusiva del contributo attiene alla fase della scadenza del fondo, con particolare attenzione agli effetti che questa possa avere sui rapporti ancora pendenti. Le soluzioni rispetto alla titolarità dei rapporti giuridici costituenti l’oggetto del fondo non permettono una risposta immediata, dipendendo essenzialmente dalla identificazione del “proprietario” dei diritti. Si è notato come nella prassi questo nodo sia stato superato in modi differenti (convenzioni tra SGR e fondi, procedure di liquidazione condotte dalle SGR) affinché si ovviasse all’ipotesi della scadenza del termine giuridico a cui non corrispondeva però la cessazione degli effetti di atti posti in essere entro il termine di scadenza.
Secondo l’opinione dell’A. rimane fermo il dato per cui il ruolo dell’SGR è equiparabile a quello del mandatario che dovrà, nella fase post – liquidatoria, nel mantenimento del principio di separatezza, contemperare i diritti dei partecipanti e dei soggetti interessati a rapporti giuridici non ancora esauriti.

 

 

The article deals with the focus of “crisis” of mutual investment funds’ issue, with a conclusion about the expiry’s consequences of the fund itself.

In the first part it is deepened the funds’ crises definition, distinguishing them from the SGR’s ones.

The author offers a fund compulsory liquidation’s definition, in order to understand what effects the SGR’s crisis could have both on a solvent fund and on a fund that is in crisis: in the first case the official receiver will have to find a buyer of the fund, otherwise he will to proceed with its liquidation; in the second, various scenarios are going to develop, depending on the fact that the fund could be insolvent or not. The author, therefore, explains that, in the first instance, it must be applied the liquidation, according to the article 57 par. 6 bis T.u.f.; by contrast, in the second one, it is difficult to enforce the early intervention measures because of subjective qualification of the fund itself. Then, the author tries to provide a clarification among the different interpretations offered by doctrine and case law.

After having overcome this interpretation’s trouble, it tries to understand how the procedures aimed to manage the corporate’s crises could be adopted and how could work in case of fund’s crisis.

The ending part of the article deals with the expiry of the fund, with a special focus on its effects on the still pending relationships. The solutions on the ownership of the rights part of the fund don’t allow to find an immediate answer, because they depend on the identification of the rights’ owner. In the practice it is noted that this problem has been passed in different ways (agreements between SGR and funds, liquidation procedures led by SGR) in order to remedy the lack of match between the fund’s deadline and effects’ termination of the acts put in place until the expiry date.

In the author’s opinion still it remains that SGR’s role is like the agent’s one who will have to reconcile, in the post – liquidation phase, participants’ rights and also these of who is interested to still pendant relationship.