Polizze formalmente facoltative ma sostanzialmente obbligatorie
1. Premessa. – Polizze facoltative e obbligatorie: distinzione e rilevanza nella conclusione del rapporto. – 3 (Segue): nella esecuzione del rapporto. – 4. (Segue): sulla competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). – 5. La distinzione tra polizza facoltative e obbligatorie: la qualificazione contrattuale della polizza assicurativa negli orientamenti dell’ABF. – 6. (Segue): criteri e indici presuntivi di distinzione tra polizze facoltative e obbligatorie.
La natura facoltativa o (negozialmente) obbligatoria delle polizze assicurative abbinate a prodotti o servizi non assicurativi interessa la normativa bancaria, assicurativa e della tutela dei consumatori. La qualificazione della polizza ha rilevanti ricadute sulla conclusione del contratto e sulla sua esecuzione, nonché sulla competenza dell’ABF, e incide, in particolare, sulla possibilità di includere i costi della polizza nel costo totale del credito, alla cui riduzione ha diritto il debitore/assicurato che abbia rimborsato anticipatamente l’importo dovuto al finanziatore. L’articolo analizza in chiave critica gli indici presuntivi della natura delle polizze delineati dall’ABF e propone una soluzione incentrata sulla conformità alle Disposizioni in materia di trasparenza di Banca d’Italia del comportamento tenuto dalla banca in sede di stipulazione del contratto.
The optional or (contractually) mandatory nature of insurance policies combined with non-insurance products or services comes into consideration for banking, insurance, and consumer protection law. Qualifying insurance policieshas meaningful consequences on the conclusion of the contract and its execution, as well as on the competence of the Banking and Financial Ombudsman. For instance, this affects the inclusion of policy costs in the total cost of the credit, which is reduced in case of early repayment of the loan. The article critically analyses the Banking and Financial Ombudsman’s presumptive indices of the nature of the policies and proposes a solution based on the compliance of the bank’s conduct in entering into the contract with the Bank of Italy’s Transparency Provisions.