L'opa della Cassa di Risparmio di Bolzano sulla Banca di Cividale ed il preteso coinvolgimento nell'operazione della Fondazione controllante
1. La pretesa improcedibilità dell’opa a causa della partecipazione maggioritaria della “Fondazione di Bolzano” nella società bancaria offerente. - 2. (segue) la paventata acquisizione del controllo indiretto della Fondazione sulla Banca di Cividale – I ricorsi al Tribunale UE ed al TAR Lazio. - 3. Il giudizio cautelare innanzi al T.A.R. sull’approvazione CONSOB del documento di offerta. - 4. L’imputazione giuridica dell’opa alla sola Cassa di Risparmio (e l’insussistenza dell’obbligo di autorizzazione del MEF alla Fondazione). - 5. (segue) l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 22 del T.u.b. (Partecipazioni indirette). - 6. Insussistenza della violazione del divieto, per la Fondazione, di acquisire una partecipazione di controllo nella Banca di Cividale.- 7. La corretta qualificazione giuridica del rapporto tra la fondazione azionista di maggioranza e la società bancaria: esclusione della direzione e coordinamento della gestione. - 8. Inapplicabilità dell’art. 23 del T.u.b. (Nozione di controllo). - 9. Le FOB come investitrici istituzionali e rentières alla luce della regolazione “multistrati” di settore
Lo scritto, prendendo spunto dal contenzioso generato dall’opa lanciata dalla Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a. sulle azioni e warrant emessi dalla Banca di Cividale s.p.a., risponde positivamente al quesito relativo alla acquisibilità da parte di una Fondazione bancaria del controllo indiretto e di diritto di una banca terza rispetto a quella c.d. conferitaria.
La normativa di riferimento (d. lgs. 153/1999) offre margini interpretativi per sostenere tanto la tesi positiva che quella negativa e dunque, rende praticabile sia l’una che l’altra soluzione. Quella negativa, per chi sviluppa un’interpretazione sistematica delle disposizioni specifiche che condussero alla cessione delle partecipazioni di controllo delle banche da parte delle fondazioni bancarie, avendo riguardo all’eccezionalità dell’art. 25, comma 3-bis, d. lgs. 153/1999 che ammetteva una deroga per gli enti dotati di un contenuto patrimonio od operanti in ambiti territoriali limitati. Quella contraria positiva per chi, invece, per chi muove dal presupposto dell’assoluta eccezionalità del regime che obbligò le fondazioni a dismettere le partecipazioni di controllo detenute dalle banche e, dunque, di un limitato raggio operativo dei doveri, dei divieti ed anche delle prerogative riconosciute alle amministrazioni vigilanti.
La diversa soluzione si riflette, quindi, sugli esiti di due ulteriori interrogativi: un primo relativo in merito alla necessità che lo speciale stato legale delle fondazioni bancarie sia oggetto di attenzione in sede di rilascio dell’autorizzazione all’acquisto di partecipazioni rilevanti; un secondo relativo alla necessità che nel documento informativo delle caratteristiche dell’offerta data adeguate informazione in merito allo statuto giuridico della fondazione bancaria che – in quanto titolare di una partecipazione di controllo di diritto sulla banca offerente – con il buon esito dell’iniziativa diverrebbe controllante indiretta di diritto della banca bersaglio.
The writing, taking inspiration from the dispute generated by the takeover bid launched by the Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a, respondes positively to the matter of the acquisition by a banking foundation of the indirect and legal control of a third-party bank with respect to the so-called conferer.
The relevant legislation (Legislative Decree 153/1999) offers margins of interpretation in order to support the positive thesis as well as the negative one and therefore makes both one and the other solution feasible. The negative one, for those who develop a systematic interpretation of the specific provisions that led to the sale of the controlling interests of the banks by the banking foundations, highlights the exceptional nature of art. 25, paragraph 3-bis, d. lgs. 153/1999 which admitted an exemption for entities endowed with a limited patrimony or operating in limited territorial areas. The opposite is positive for those, on the other hand, who start from the assumption of the absolute exceptionality of the regime that forced the foundations to dispose of the controlling stakes held by the banks and, therefore, of a limited operational range of duties, prohibitions and even prerogatives recognized to supervising authorities. The different solution is therefore reflected in the outcomes of two further questions: a first relating to the need for the special legal status of banking foundations to be the subject of attention when issuing the authorization to purchase significant shareholdings; a second relating to the need for adequate information on the legal status of the banking foundation to be given in the information document on the characteristics of the offer, which - as the holder of a controlling stake in the offering bank - would become controlling with the successful outcome of the initiative would become the indirect controlling entity of the target bank.