ISSN: 2279–9737

Nullità di protezione, decreto ingiuntivo non opposto e giudicato implicito

Laura Baccaglini, Professore ordinario di Diritto processuale civile, Università degli Studi di Trento
Sommario: 

1. Le sentenze della Corte di giustizia Banco di Desio e SPV Project e le ordinanze di rinvio del giudice italiano – 2. La tenuta del giudicato civile nazionale al cospetto del diritto eurounitario: il decreto ingiuntivo non opposto crea soltanto una preclusione pro iudicato – 3. L’adattamento del rito monitorio italiano ai principi enunciati dalla Corte di giustizia – 4. Le modalità di esercizio del rilievo officioso da parte del giudice dell’esecuzione e i rimedi di cognizione invocabili dal consumatore ingiunto e dal creditore procedente.

Abstract: 

Con quattro coeve sentenze del maggio 2022, due delle quali provocate da altrettanti rinvii pregiudiziali provenienti dal Tribunale di Milano, la Corte di Giustizia ha dichiarato che gli artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, Dir. 93/13 devono essere interpretati nel senso che il giudice dell’esecuzione deve rilevare d’ufficio la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto concluso tra il professionista e il consumatore, anche quando il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo non opposto. E ciò tutte le volte in cui – come di regola accade nell’ordinamento italiano – quel rilievo dell’abusività della clausola non sia stato compiuto dal giudice in sede monitoria.

Per più ragioni, la conclusione cui giunge la Corte di Giustizia ha certamente una portata dirompente: mette in discussione l’idea di un giudicato implicito sulla validità del contratto, quale effetto di un decreto ingiuntivo non opposto; induce a ripensare al ruolo del giudice del procedimento per ingiunzione, nella fase cd. inaudita altera parte: egli soprattutto sarà tenuto a motivare sempre sull’esistenza di eventuali clausole abusive nel contratto; in mancanza, sarà il giudice dell’esecuzione a dover rilevare quella nullità, nel corso del processo di esecuzione forzata: il presente contributo riflette sui possibili rimedi processuali attraverso i quali dare attuazione alla decisione della Corte di Giustizia.

 

 

In May 2022, the European Court of Justice, deciding on two references for a preliminary ruling from the Court of Milan, declared that Articles 6(1) and 7(1) Dir. 93/13 must be interpreted as meaning that the enforcement judge must find ex officio the unfairness of the terms contained in the contract signed between a trader and a consumer: this is also the cause when the enforcement order consists of an order for payment which became final without a debtor’s statement of opposition.

The paper analyses the ECJ’s judgment and its effects on the Italian legal system.

On the one hand, the judgement challenges the idea of an implicit res iudicata on the validity of the contract as an effect of an order for payment which became final without a debtor’s statement of opposition. On the other hand, it’s a matter to reflect on the new role of the judge for payment proceedings (at the so-called “inaudita altera parte” phase): the order for payment should contain the proper grounds about the validity of contract’s terms. Failing that, it’s a matter of identifying which remedies can be invoked, during the enforcement proceedings.