La “telenovela” giurisdizionale delle “limitazioni” del rimborso dei soci recedenti dalle banche popolari trasformate in s.p.a.
1. “Riassunto delle puntate precedenti”. 2. La nuova “apertura del gioco” da parte del Consiglio di Stato. 3. Brevi notazioni.
Con questo articolo l’A., inizialmente, ripercorre la fervida dialettica tra Corti instauratasi per via dell’applicazione dell’art. 28 co.2 terT.u.b., come inserito dal d.l. 3/2015, il quale prevede che, a seguito della trasformazione delle popolari il cui attivo superi 8 milioni di euro in s.p.a., il diritto al rimborso dei soci recedenti possa essere limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia. Di seguito viene analizzata l’ordinanza n. 06129 del 2018 del Consiglio di Stato, emessa a seguito di appello alla sentenza della Consulta che non riteneva contrastante con l’art. 42della Costituzione la disciplina in esame. Con questa pronuncia l’A. mette in risalto come i giudici di Piazza Spada abbiano effettuato puntualmente un’analisi filologica delle fonti che facevano espresso riferimento al limite del rimborso in caso di trasformazione (art. 10 par. 2 Reg. 241/2014; Circolare BdI 285/2013).
In conclusione ricorda la dialettica tra Consiglio di Stato e Corte di Giustizia UE per cui il primo ha sottoposto all’attenzione della seconda la conformità della circolare di BdI alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE in tema di proprietà. Non si manca di ricordare come si stia mettendo a rischio la definitività delle sentenze della Corte costituzionale, qualora la CGUE dovesse aderire alle prospettazioni del Consiglio di Stato.
In this article, initially, the author retraces the dense dialogue among the Courts in order to applicate exactly the article 28 par 2 ter of the Italian Banking Consolidated Law (“Testo Unico Bancario”), introduced in it by Legislative Decree no. 3/2015, which provides that, after the transformation of cooperative credit banks, whose balance sheet assets are more than 8 million euros, in joint stock companies, the refund of resigning shareholders could be limited according to Banca d’Italia. Then, it is analysed the High Administrative Court (Consiglio di Stato) ordinance no. 06129/2018, after the appeal to Constitutional Court judgement that did not consider the examined T.u.b. discipline in contrast with article 42 of Italian Constitution. Deepening the analysis of this ordinance, the author points out that the administrative judge has precisely highlighted the philological aspect of the legislative sources which have referred to refund limit in case of transformation (article 10 par. 2 of Regulation 241/2014; Banca d’Italia circular no. 285/2013). In the end, the author focuses on the dialogue between Consiglio di Stato and Court of Justice of European Union, where the first court has brought to the attention of the second Banca d’Italia circular’s consistency to Charter of fundamental rights of European Union in matter of property. It is recalled how Constitutional Courts judgements’ definitiveness is at risk if the Court of justice wishes to adhere to the Consiglio di Stato’s remarks.