Brevi note sui profili costituzionali dell’interpretazione conforme del decreto-legge n. 99/2017 sulla liquidazione coatta amministrativa di due banche venete
1. Sull’interpretazione adeguatrice costituzionalmente conforme di una disposizione legislativa che prescinda completamente dal suo testo letterale e dall’intenzione del legislatore. 2. Sull’esigenza di una norma nazionale conforme a norme dell’UE che tratti in modo ragionevolmente diverso situazioni oggettivamente diverse (art. 3 cost.) sulla base dello scopo perseguito dalla legge. 3. Sull’impossibilità di qualsiasi interpretazione costituzionalmente conforme che produca la contestuale violazione di altre norme costituzionali, nella specie la violazione della riserva di legge in materia di prestazioni personali e patrimoniali (art. 23 cost.). 4. Sull’esigenza che questioni di legittimità costituzionale siano sollevate e decise da ogni giudice in qualsiasi procedimento giudiziario soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge che regola i giudizi di fronte alla corte costituzionale. I nuovi rischi dell’interpretazione conforme lasciata al singolo giudice.
L’A. trae spunto dall’ordinanza del GUP del Tribunale di Roma, pronunciata in seno al procedimento penale a carico di alcuni ex amministratori di una delle due banche venete per i reati di aggiotaggio e ostacolo alle funzioni di vigilanza, e con cui si dichiara la responsabilità civile dell’altro istituto di credito. Responsabilità non esclusa ai sensi dell’art. 3 co. 1 del D.l. 99/2017 e a cui il GUP ha voluto fornire interpretazione conforme ai sensi dell’art. 3 Cost., aspetto che ha suscitato non pochi dubbi che l’A. non esita a esporre. In primo luogo viene ribadito come l’attività di interpretazione debba risultare costituzionalmente orientata e che anche il riferimento al mero significato logico – letterale non può che essere ispirato dalla Carta costituzionale. In questo caso, però, pare che il giudice romano non abbia preliminarmente accolto un approccio logico – letterale ispirato ai lavori preparatori, così non cogliendo la portata ampiamente derogatoria del D.l. dovuta agli scopi, di livello costituzionale, cui lo stesso è diretto (stabilità del sistema bancario, tutela dei lavoratori). Si tratta di una disciplina, sottolinea l’A., legittima anche rispetto agli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 117 co. 1 Cost. Infatti essa si ispira ad un giudizio di eguaglianza fondato sull’art. 3 Cost., che permette a ciascun creditore di non dover subire perdite superiori a quelle che avrebbe subito in caso di liquidazione coatta amministrativa.
In conclusione, e non prima di una premessa dove viene ricordato che l’interpretazione fondata su principi fondamentali dell’ordinamento potrà in ogni caso comportare la violazione di altre norme costituzionali, L’A. solleva delle perplessità sulle forme e le procedure con cui sono state sollevate le questioni di costituzionalità. In violazione della L. 87/53 sembra mancare la specifica istanza di formulazione delle questioni distinta dal resto del giudizio e, inoltre, l’ordinanza del giudice non si pronuncia su un’eccezione delle parti ma riporta i dubbi avanzati dalle stesse e fornisce un’interpretazione conforme della disposizione legislativa
The author draws inspiration from the ordinance of Rome Tribunal preliminary investigations judge, pronounced during the criminal proceedings against some former managing directors of one of two venetian banks for the crimes of market manipulation and supervisory function preventing. Moreover, with the same ordinance it was declared other bank’s tortious liability. This liability was not excluded in accordance with article 3 par. 1 of Decree Law no. 99/2017, to which the judge has wanted to give a true interpretation to article 3 of Constitution. It deals with aspect that has created some doubts that the author has not hesitated to show.
First, it is reaffirmed that interpretation has to be constitutionally oriented and also the logical – literal meaning has to be inspired to the Constitution. But in this case, the roman judge does not choose the last kind of approach, based on preparatory works, not understanding derogatory contents of Decree Law, based on constitutional goals that inspire it (banking system stability, employees’ protection). As author says, it deals with a legitimate legal framework with regard to duties arising from Italian participation to European Union, in accordance to article 117 par. 1 of Constitution. Indeed, the Decree Law discipline is inspired on equality judgement, based on article 3 of Constitution, that allows to each creditor to not incur losses greater than those he would have suffered in case of compulsory administrative liquidation.
In conclusion, and just after a brief premise in which it is remembered that interpretation led on basic principles could determine the violation of other constitutional rules anyway, the author raises the issue about how the issues of constitutionality are proposed. In breach of the Law 87/53 it seems to be lack the specific petition to formulate the issues, separate from from the rest of judgement and, furthermore, the judge’s ordinance does not comment a parties’ defence but shows theirs doubts and provide a compliant interpretation of the legislative provision