Accesso alla documentazione bancaria e onere di conservazione per la banca
1. La richiesta di documentazione bancaria di cui all’art. 119 T.u.b. può essere formulata dal cliente anche in corso di causa. 2. Conservazione dei documenti e onere della prova da parte della banca.
Nel commento alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia 10 aprile 2018, n. 528, l’A. analizza la questione relativa alla possibilità, da parte del cliente della banca, di richiedere la documentazione bancaria di cui all’art. 119 T.u.b., anche in corso di causa. In particolare si sottolinea come tale richiesta non sia sottoposta ad alcun termine dilatorio normativamente previsto.
Unico onere in capo al cliente rimane quello di indicare elementi minimi e indispensabili per permettere alla banca l’effettiva individuazione dei documenti richiesti. L’Autrice sottolinea infine il fatto che la richiesta della documentazione di cui all’art. 119 T.u.b. possa riferirsi anche a documenti che risalgano a più di un decennio prima della richiesta stessa, senza che tale circostanza possa giustificare il venir meno del corretto adempimento dell’onere probatorio e di conservazione.
In this comment to the Reggio Emilia Court decision, no. 528 of 10thApril 2018, the author analyses the possibility of the client to require bank documents set out in the article 119 T.u.b., also during the trial. In particular, it is underlined that this request is not subject to any standstill period provided for by law.
The only burden on client is to indicate minimal and necessary elements to allow the bank to find the required documents. The author, in the end, points out that the documents request in according to article 119 T.u.b. could refer also to that documents which date back to more than ten years before the require has been done. This circumstance doesn’t affect the fair fulfilment of the burden of proof and the conservation charge.