Sul rispetto del limite di finanziabilità quale requisito di accesso ai benefici fondiari
1. Ragioni di un rinnovato interesse per il finanziamento eccedentario. – 2. Sforamento del limite di finanziabilità: il dibattito e la decisione delle Sezioni Unite. – 3. Sulla imperatività dell’art. 38 Tub. – 4. Sulla riqualificazione del contratto oltre soglia.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, relativa all’applicabilità dell’art. 41 TUB a ipotesi diverse da quelle espressamente previste dalla norma, sembra riportare al centro dell’attenzione la questione del superamento del limite di finanziabilità stabilito dall’art. 38 TUB. Quanto più, infatti, la giurisprudenza estende il perimetro applicativo dei benefici accordati al creditore fondiario, tanto più appare necessario verificare con rigore la sussistenza dei requisiti necessari per accedervi. In questa prospettiva, se il ricorso al credito fondiario continua a determinare una significativa deroga alle ordinarie regole che presidiano le procedure concorsuali, il rispetto della soglia di finanziabilità pare destinato ad assumere un ruolo sempre più determinante quale criterio selettivo per l’accesso al regime privilegiato.
A recent decision of the Italian Supreme Court concerning the applicability of Article 41 TUB to cases other than those expressly provided for by the provision appears to have brought the issue of exceeding the lending limit laid down in Article 38 TUB back into focus. Indeed, the more case law expands the scope of the benefits granted to mortgage lenders, the more necessary it becomes to rigorously verify whether the requirements for access to such regime are satisfied. From this perspective, if the use of mortgage credit continues to entail a significant derogation from the ordinary rules governing insolvency proceedings, compliance with the lending threshold appears likely to play an increasingly decisive role as a criterion for access to that preferential regime.