ISSN: 2279–9737

Tra AGCM e ABF il Collegio Coordinamento sceglie il non liquet

Federico Russo, Associato di Diritto processuale civile, Università degli Studi di Palermo
Sommario: 

1. Il caso. – 2. Ancora su ruolo e natura dell’arbitro bancario finanziario: non è né un giudice né un arbitro ma, in una certa misura, deve comportarsi come se fosse tale. – 3. L’efficacia del provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante nelle materie diverse dagli illeciti anti-trust. – 4. La conclusione del Collegio: la “pregiudizialità” del procedimento di impugnazione del provvedimento AGCM rispetto al ricorso follow-on proposto dal cliente. Rilievi critici.

Abstract: 

L’autore analizza la figura dell’arbitro bancario finanziario, il quale pur non essendo né un giudice né un arbitro, è chiamato in una certa misura a comportarsi “come se fosse tale”, ossia a decidere, secondo diritto, sulla domanda proposta dal cliente. Si sofferma, pertanto, sul principio espresso dal Collegio di Coordinamento dell’ABF con la pronuncia n.2460/1923 in materia di rapporti tra provvedimento sanzionatorio dell’AGCM, in materie diverse dagli illeciti “anti-trust”, disciplinati dal d.lgs. 3/2017. Conclude che, qualora l’accertamento dell’AGCM non sia ancora definitivo, l’arbitro bancario finanziario, come a fortiori il giudice, resta libero di accertare autonomamente la condotta, mentre il provvedimento sanzionatorio potrà essere utilizzato come semplice prova o, in subordine, come indizio.

The author analyzes the figure of the italian financial banking arbitrator («Arbitro Bancario Finanziario») who, although neither a judge nor an arbitrator, is called to a certain extent to behave “as if he were such”, i.e. to decide, according to law, on the request proposed by the customer. Therefore, he dwells on the principle expressed by the ABF Coordination Board («Collegio di Coordinamento») with ruling no. 2460/1923 on the relationship between the AGCM's sanctioning provision, in matters other than “anti-trust” offenses governed by Legislative Decree 3/2017. He concludes that, if the AGCM's assessment is not yet definitive, the financial banking arbitrator, like a fortiori the judge, remains free to autonomously ascertain the conduct, while the sanctioning provision can be used as simple evidence or, alternatively, as a clue.