Transazione di operazioni bancarie e normativa di trasparenza
1. Il problema. – 2. (Segue). Suoi riflessi di disciplina. – 3. (Segue). I (pochissimi) riscontri del diritto vivente. – 4. Soluzione e impostazione della motivazione a sostegno. – 5. La «copertura» del rapporto contrattuale data dalla normativa di trasparenza ricomprende pure la transazione, contratto di «secondo grado» e «principale» (un primo argomento). – 6. La regola dell’art. 1350, n. 12 c.c. (un diverso argomento).
Il contributo analizza i termini di applicabilità della disciplina di trasparenza al contratto di transazione avente per oggetto operazioni bancarie, con particolare riferimento al tema della forma (artt. 117, 125-bis, 126-quinquies tub). La soluzione di segno positivo, accolta nel testo, viene condotta attraverso due distinti percorsi argomentativi: il primo ha riguardo alla stessa struttura costitutiva della trasparenza bancaria, di regolamentazione dell’attività di impresa nel suo versante di diretto rapporto con il cliente; il secondo muove dall’art. 1350 n. 12 c.c., per affermare l’applicabilità del principio di simmetria delle forme rispetto a quel contratto di «secondo grado» e «principale» che è la transazione.
With particular reference to formallities (articles 117, 125-bis, 126-quinquies tub), this paper deals with the issue of the applicability of the rules of transparency of banking contracts to settlements concerning banking operations. The positive solution is based on two different arguments: the first one is based on the constitutive structure of banking transparency, which regulates the bank's activity in its direct relationship with the customer; the second one is based on Article 1350 no. 12 of the Italian Civil Code, in order to affirm the applicability of the principle of symmetry with respect to the "second degree" and "principal" contract that is the settlement.