ISSN: 2279–9737

Vendita di diamanti: il Tribunale di Massa definisce la responsabilità “da intermediazione” della Banca.

Nota a Trib. Massa, 4 novembre 2025, n. 608.
Giuseppina Greco, Academic fellow, Università "Bocconi"
Sommario: 

1.La fattispecie in oggetto: i contratti di acquisto di diamanti “da investimento”. - 2.Sulla natura di “investimento finanziario”. - 3.L’attività della Banca nella vendita dei diamanti. - 4.Analisi delle cc.dd. “attività connesse”: la responsabilità da contatto sociale qualificato. - 5.(segue): il provvedimento dell’AGCM, confermato dalla giurisprudenza amministrativa. - 6.Sulrisarcimento del danno: il criterio del c.d. “valore di realizzo”.

Abstract: 

La sentenza commentata, dopo aver confermato la natura atipica del contratto di investimento, si colloca nell’orientamento per cui la vendita di diamanti non può essere classificata come investimento finanziario. Tale qualifica deve, tuttavia, essere necessariamente coordinata con la causa in concreto dell’operazione: la finalità dell’investimento e l’esposizione al rischio non possono essere esclusi dal suo corretto inquadramento, incidendo sulla distinzione tra operazione di compravendita e operazione a contenuto finanziario.
Il giudice toscano qualifica l’attività della banca come “connessa”, ma, successivamente, fa riferimento al “contatto sociale qualificato”: la differenza tra le due ricostruzioni scompare sul piano processuale e dell’onere probatorio (la banca è onerata dal fornire la prova dell’adeguato adempimento degli obblighi informativi protettivi). La soluzione adottata nella quantificazione del danno, pari al c.d. “valore di realizzo”, assicura la tutela effettiva dell’investitore e conferma la centralità della causa in concreto dell’operazione.

The commented judgment, after reaffirming the atypical nature of the investment contract, aligns itself with the line of authority according to which the sale of diamonds cannot be classified as a financial investment. Such classification must, however, necessarily be coordinated with the causa in concreto of the transaction: the investment purpose and the exposure to risk cannot be excluded from its proper legal characterisation, as they affect the distinction between a sale transaction and a transaction with financial content.
The Tuscan court characterises the bank’s activity as “connected”, yet subsequently refers to the doctrine of “qualified social contact”. The difference between the two reconstructions ultimately disappears at the procedural level and with regard to the allocation of the burden of proof (the bank being required to prove the proper fulfilment of its protective information duties). The solution adopted in quantifying the damage — corresponding to the so-called “realisation value” — ensures the effective protection of the investor and confirms the centrality of the causa in concreto of the transaction.