ISSN: 2279–9737

Assicurazione infortuni e compensatio lucri cum damno: in attesa delle S.U. l'Italia resta comparatisticamente sola nel sancire l'inderogabilità pattizia dello scomputo dell'indennizzo dal danno risarcibile

Umberto Izzo, Professore associato di diritto privato, Università di Trento
Sommario: 

1. Se applicare la compensatio lucri cum damno all’indennità dell’assicurazione infortuni è questione tutt’ora irrisolta dalla nomofilachia di legittimità. – 2. Il gioco strategico degli assicuratori e il «furore scomputatorio» delle corti di merito. – 3. Alle radici del problema: codificazione e assicurazione «contro le disgrazie accidentali». – 4. La persona è davvero una «cosa» sottomessa al principio indennitario? – 5. Il contratto di assicurazione contro le disgrazie accidentali: sessant’anni di dibattiti nella dottrina assicurativa (…). – 6. (…) cancellati dal tratto di penna di un pur autorevole estensore. –  7. Ripensare Cass., S.U., 10 aprile 2002, n. 5119. – 8. Commisurare l’interesse extrapatrimoniale alla salute ex ante e farlo ex post non risponde a logiche omogenee e non rende la funzione e la natura causale dell’indennità sovrapponibile al danno risarcibile ai fini delle clcd. – 9. La causa del contratto di assicurazione contro gli infortuni invalidanti è una causa previdenziale e il c.d. moral hazard è un falso problema. – 10. L’inderogabilità pattizia della surrogazione nell’assicurazione infortuni: una favola inventata da chi la racconta. – 11. La confutazione degli argomenti impiegati nella isolata sentenza di legittimità che ha accolto lo scomputo. – 12. Incastonare l’art. 1916 c.c. nell’art. 1223 c.c.: ma davvero il danno può concepirsi dopo il welfare? Spunti dalla recente Cass. 8 aprile 2021, n. 9380. – 13. Lo «splendido isolamento» italiano se fosse confermata la scelta di assoggettare il risarcimento del danno allo scomputo dell’indennizzo derivante da assicurazioni infortuni. – 14. Tornare al punto di partenza.

Abstract: 

Abstract: L’indennizzo dovuto in forma di un’assicurazione infortuni non mortali per il quale l’assicuratore abbia convenzionalmente rinunciato a surrogarsi nei diritti dell’assicurato deve essere defalcato dal risarcimento del danno alla persona chiesto dall’assicurato al terzo civilmente responsabile, in ragione dell’operare della compensatio lucri cum damno? La terza sezione della Cassazione è convinta di sì, anche se le sezioni unite del maggio 2018 non si sono pronunciate sulla specifica questione. In questo contributo si esamina criticamente la posizione assunta dalla terza sessione, mettendo in luce le ragioni di ordine storico, sistematico e comparatistico che ostano al defalco e che imporrebbero, se non altro, di deferire la soluzione del problema al supremo organo di nomofilachia di legittimità.

 

Abstract: Must the indemnity due under non-fatal first party accident insurance for which the insurer has conventionally given up subrogation of the insured party’s rights be deducted from the compensation for damage to the person claimed by this latter from the civil liable party, following the compensatio lucri cum damno doctrine? According to third section of the Italian Corte di Cassazione the answer should be positive, even though the joint sections of the Corte di Cassazione in May 2018 did not address the issue. This contribution critically examines the position assumed by the third session, highlighting the historical, systematic, and comparative arguments which prevent defalcation, and which would require, if nothing else, to refer the solution of the problem to the joint session of the Corte di Cassazione, to have the highest organ of our Supreme Court stating the last word on this very relevant matter.