ISSN: 2279–9737

Il titolare effettivo di società nel nuovo Regolamento UE Antiriciclaggio (n. 2024/1624)

Vincenzo Donativi, Professore ordinario di Diritto Commerciale, Università LUM - Giuseppe Degennaro
Sommario: 

1. Il nuovo pacchetto di disposizioni UE in materia di antiriciclaggio. – 2. La scarsa qualità del dettato normativo e l’utilità, sul piano ermeneutico, di una frequente comparazione tra le diverse versioni linguistiche del Regolamento. – 3. La ricognizione dell’area soggettiva di applicazione della nuova definizione del titolare effettivo. – 4. La riduzione dei criteri da tre a due: criterio della partecipazione (non più della proprietà) e criterio del controllo; abbandono del criterio residuale (e sua sopravvivenza in forma diversa e più appropriata). – 5. L’affermazione testuale del potenziale carattere cumulativo (e non solo alternativo o subordinato) dei due criteri. – 6. Segue: ambito del cumulo: controllo di diritto (controllo attraverso una partecipazione) e controllo di fatto (controllo con mezzi diversi)? – 7. Segue: controllo di diritto (controllo attraverso una partecipazione) e (mera) partecipazione (tra il 25% e il 50%)? Concorso di forme diverse di controllo di fatto (interno ed esterno) e di controllo di diritto? – 8. Il criterio della “partecipazione”: partecipazione al capitale o tramite diritti. – 9. Il riferimento alla “proprietà”: la questione dei diritti reali parziali. – 10. La “proprietà indiretta”: tra “top down” (come criterio principale) e “moltiplicatore” (come criterio residuale). – 11. Il cumulo delle partecipazioni (dirette e indirette). – 12. Il criterio del controllo: sub-articolazioni; controllo diretto e indiretto. – 13. Il “controllo del soggetto giuridico”: l’influenza significativa. – 14. Il potere di imporre decisioni pertinenti all’interno del soggetto giuridico. – 15. Il controllo attraverso una partecipazione. – 16. Il controllo con altri mezzi nelle ipotesi di cui al par. 3: a) tramite i diritti di voto. – 17. Segue: b) tramite la nomina o la revoca degli organi. – 18. Segue: c) tramite diritti di veto o di decisione. – 19. Segue: d) tramite le decisioni riguardanti la distribuzione degli utili o che comportano una movimentazione patrimoniale. – 20. Segue: il controllo con mezzi ulteriori e diversi, come quelli di cui al par. 4. Differenza e rapporto con le fattispecie di cui al par. 3.

 

Abstract: 

Il saggio è dedicato all’esame del modo in cui la nozione e i criteri di individuazione del “titolare effettivo” andranno a modificarsi per effetto del nuovo pacchetto di disposizioni UE in materia antiriciclaggio e, segnatamente, del nuovo Regolamento UE relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La scarsa qualità del dettato normativo si accompagna a una revisione radicale dei criteri di identificazione della titolarità effettiva di società: alcune tra le principali questioni interpretative attualmente pendenti vengono affrontate e, nelle intenzioni, risolte; ma sono numerose quelle che la nuova disciplina è destinata a sollevare. L’articolo contiene quindi una rassegna critica di tali questioni, affrontate mediante approccio anche diacronico con l’attuale disciplina.

The essay is dedicated to examining the way in which the notion and criteria for identifying the “beneficial owner” will change as a result of the new package of EU provisions on anti-money laundering and, in particular, of the new EU Regulation relating to the prevention of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing. The poor quality of the regulatory provisions is accompanied by a radical revision of the criteria for identifying beneficial ownership of companies: some of the main interpretative issues currently pending are addressed and, hopefully, resolved; but there are numerous ones that the new discipline is destined to raise. The article therefore contains a critical review of these issues, addressed also through a diachronic approach with the current discipline.