Il voto della società di cartolarizzazione nel concordato fallimentare: in claris non fit interpretatio (?)
1. Introduzione: la vicenda processuale e la soluzione adottata dalla giurisprudenza di legittimità. – 2. Il voto nel concordato successivo: gli artt. 127 l. fall. e 243 CCII. 2.1 I soggetti legittimati al voto e le relative esclusioni – 2.2 La deroga in favore di banche e “altri intermediari finanziari” cessionari – 3. Una nozione plurima di intermediario finanziario – 4. La natura della SPV e dell’attività da essa esercitata. – 5. L’evoluzione del ruolo della SPV (anche nell’ambito delle procedure concorsuali) – 6. Il servicer dimenticato – 7. I possibili corollari dell’interpretazione offerta dalla Corte – 8. Conclusioni.
Il contributo ha ad oggetto la pronuncia della Corte di Cassazione 8 febbraio 2025, n. 3220 ai sensi della quale, escludendo la possibilità di annoverare le società di cartolarizzazione tra gli intermediari finanziari per i fini di cui all’art. 127, comma 7 l. fall. (oggi, art. 243, comma 7 del Codice della Crisi), è stato negato il diritto di voto ai veicoli cessionari di crediti dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. A valle della ricostruzione della vicenda processuale e della disciplina del voto nell’ambito del c.d. concordato successivo, la nota a sentenza mira a saggiare la fondatezza dell’asserita univocità della nozione di “intermediari finanziari” utilizzata dal legislatore concorsuale e di valutare – alla luce dell’evoluzione della legge 30 aprile 1999, n. 130 e del ruolo rivestito dai veicoli di cartolarizzazione nella gestione dei crediti deteriorati e nelle procedure concorsuali – la compatibilità, con la ratio della norma, di una diversa lettura della deroga ivi prevista in favore di “banche o altri intermediari finanziari”.
This paper analyses decision No. 3220 of the Court of Cassation, dated 8 February 2025, in which the Court denied voting rights to securitisation vehicles that acquired claims after the bankruptcy declaration, on the grounds that they cannot be classified as “financial intermediaries” for the purposes of section 127, para. 7 of the Italian Bankruptcy Law (now, section 243, para. 7 of the Crisis and Insolvency Code). After outlining the procedural history and the regulations governing voting rights in the context of bankruptcy composition with creditors, this case note focuses on the interpretation of the term “financial intermediaries” set forth in section 127, para. 7 of the Italian Bankruptcy Law. In light of the evolution of Law No. 130 of 30 April 1999 and the role played by securitisation vehicles in managing non-performing loans and insolvency proceedings, this paper aims to question whether an alternative interpretation of the exemption granted to “banks and other financial intermediaries” could be compatible with the provision’s rationale.