ISSN: 2279–9737

La natura prevalentemente privatistica degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Nota a Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Fallimentare, 19 ottobre 2017, n. 5616.

Jacopo Paoloni, Dottorando di ricerca in Diritto commerciale, Università Europea di Roma
Abstract: 

Il contributo commenta il provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia, sezione fallimentare, 19 ottobre 2017, n. 5616, secondo cui «la natura prevalentemente privatistica e non concorsuale degli accordi di ristrutturazione dei debiti non consente di qualificare come prededucibili, nel

successivo fallimento o liquidazione coatta amministrativa, i crediti sorti in loro esecuzione, ancorché successivamente all’omologazione». Ricostruite le coordinate normative del tema e il relativo dibattito dottrinale e giurisdizionale, l’autore critica la soluzione della corte emiliana dal momento che il quadro normativo disegnato attorno all’originario schema dell’istituto lascia chiaramente trasparire l’intento del legislatore di introdurre nell’ordinamento una alternativa al concordato preventivo scevra dalle complicazioni proprie della fase di ammissione e di voto, lasciando alla autonomia privata un maggiore spazio, fermi tuttavia gli effetti derivanti dall’omologazione.

 

This paper comments on the ruling by the Reggio Emilia Court, insolvency section, October 19th2017, n. 5616, according to which «the prevailing private nature of restructuring agreements, as opposed to court-directed liquidation, prevents the credits thereof to benefit of the «super priority» (pre-deduzione) in the subsequent bankruptcy procedure. Having reconstructed the statutory provisions and the jurisprudential debate thereof, the Author criticizes the ruling, as the regulatory framework that was developed in these last years highlights the willing of the legislator to introduce a notion of restructuring agreement that constitutes a simplified alternative to «concordato preventivo».